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Statuto
Federcasalinghe
(1982
e modifiche)
ARTICOLO
1
E’ costituita con sede in Roma,
la FEDERCASALINGHE – FEDERAZIONE NAZIONALE CASALINGHE, in appresso
in brevità denominata FEDERCASALINGHE.
La FEDERCASALINGHE si ispira
alla carta dei diritti dell’uomo, alla Costituzione Italiana
ed a tutte le leggi dello Stato che sanciscono parità
di diritti tra uomini e donne.
La
FEDERCASALINGHE si riconosce altresì nell’ideale Europeo e si
impegna ad una collaborazione
continua con le parti sociali, le ONG e le associazioni
femminili che operano nei paesi membri della comunità Europea.
ARTICOLO
2
La Federcasalinghe si propone,
quale forza di rappresentanza sindacale:
1)
la tutela morale, sociale, giuridica ed economica del lavoro
casalingo svolto all’interno del proprio nucleo familiare;
2)
di ottenere la quantificazione ed il riconoscimento, ai fini del calcolo del
Prodotto Interno Lordo in
Italia ed altrove, di tutto il contributo del lavoro familiare,
e più in generale di ogni attività non retribuita, svolto soprattutto
dalle donne in ambito familiare o di volontariato sociale (così
come auspicato dalla conferenza di Pechino);
3)
di promuovere una coscienza e una conoscenza all’uso dei beni
e dei servizi, ed una educazione al consumo alimentare e di
organizzare la tutela dei consumatori ed utenti;
4)
di ottenere l’attribuzione di un “assegno famiglia” da versare
direttamente a tutte le casalinghe/i a tempo pieno, che comprenda
gli eventuali assegni familiari, attualmente percepiti dal coniuge;
5)
attribuzione agli interessati di un’equa pensione, proporzionata
agli anni dedicati a tempo pieno al lavoro domestico familiare;
6)
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
da lavoro domestico e relativa assicurazione;
7)
il riconoscimento della qualifica di “lavoratrici della famiglia”
per le casalinghe a tempo pieno, e della dignità e professionalità
del loro lavoro;
8)
l’istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale,
anche di quelli fondo sociale Europeo;
9)
l’istituzione di corsi formativi, riconosciuti dallo Stato o
dagli Enti locali, per chi desideri acquistare ulteriori livelli di professionalità nei riguardi di particolari
mansioni del lavoro casalingo, soprattutto ai fini di una migliore
assistenza a familiari in
particolare difficoltà;
10)
la promozione e la gestione di forme di patronato e di assistenza
sociale per tutti i lavoratori, retribuiti o non retribuiti,
e più in generale per tutti i cittadini in relazione all’art.
38 della Costituzione;
11)
la promozione ed il sostegno della imprenditorialità femminile,
anche attraverso momenti di gestione diretta delle iniziative;
12)
un attivo supporto alle cooperazioni di donne, sia sul piano
legislativo che su quello promozionale ed operativo;
13)
di sollecitare una maggiore attenzione verso i problemi dei
cittadini disoccupati o inabili al lavoro, e più in generale,
dei nuclei familiari con scarsi redditi in proporzione alle
necessità, al fine di assicurare a tutti condizioni di vita
dignitose;
14)
di sostenere il diritto per tutti, e per le donne in modo particolare,
al riposo ed al tempo libero;
15)
di sollecitare la creazione e l’adeguamento di una vasta rete
di servizi sociali, gestiti prevalentemente in forma cooperativa,
in cui sia garantita la possibilità di partecipazione alla gestione
da parte degli utenti;
16)
di promuovere indagini, inchieste, studi ecc., indirizzati ad
una maggiore conoscenza delle condizioni e dei rischi inerenti
ad ogni aspetto del lavoro domestico, al fine di individuare
le necessarie strategie atte a superare tali situazioni;
17)
di promuovere una più larga ed equa partecipazione delle donne
alla gestione politica ed economica del nostro Paese;
18)
di promuovere una reale educazione sanitaria finalizzata alla
prevenzione, nello spirito della riforma sanitaria, ed in particolare
una migliore e diffusa informazione per una procreazione responsabile;
19)
la protezione di donne e minori da ogni forma di abuso o di
violenza;
20)
la soluzione del problema casa;
21)
l’istituzione di un ministero per la famiglia e la condizione
femminile;
22)
una più favorevole ed avanzata regolamentazione del part-time
ed in genere l’introduzione e la regolamentazione dei lavori
flessibili ed innovativi, compreso il lavoro a domicilio ed
il tele-lavoro;
23)
un forte e qualificato impegno nel campo ecologico e di protezione
ambientale;
24)
la promozione di forme di comunicazione con le donne di ogni
Paese, ed in primo luogo con le donne d’Europa;
25)
lo sviluppo di un’Organizzazione Europea in rete di Associazioni
simili.
ARTICOLO
3
SOCIE/I
Possono essere socie/i tutti
coloro che lo richiedano, donne e uomini, purchè ne accettino
lo statuto. Socie/i possono essere:
SOCI:
pagano regolarmente la quota associativa annua ed hanno diritto
ad usufruire di tutte
le convenzioni Federcasalinghe. Hanno diritto di parola e di
voto nelle assemblee locali.
SOCI
SOSTENITORI: pagano una quota superiore alla quota associativa
annua come libero sostegno alla Federazione.Essi godono di tutti
i diritti riconosciuti ai soci. Hanno diritto di parola e di
voto nelle assemblee locali.
SOCI
SIMPATIZZANTI: sono coloro che sono in possesso di una tessera
simpatia od amicizia della Federcasalinghe. Essi hanno diritto ad usufruire delle convenzioni riferite alla
tessera nelle loro mani e diritto di presenza alle assemblee
locali.
Socie/i
sono raggruppati nelle strutture periferiche.Possono inoltre
essere federate le organizzazioni femminili che perseguono scopi
simili alla Federcasalinghe, e che accettino il presente Statuto
o che abbiano uno Statuto che non ne sia in contrasto.
ARTICOLO
4
L’adesione alla FEDERCASALINGHE
di ciascuna Organizzazione deve essere richiesta per iscritto
alla Presidente che, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale,
cui spetta deliberare in proposito, darà risposta entro due
mesi. L’adesione di ciascuna socia/o viene richiesta attraverso
la struttura della Federcasalinghe.
ARTICOLO
5
Le Associazioni federate e le
socie hanno l’obbligo di cooperare al raggiungimento dei fini
di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
ARTICOLO
6
L’Associazione federata o la
socia che intende recedere dalla FEDERCASALINGHE deve darne
comunicazione scritta alla Presidente.
Tale
atto sarà esecutivo con l’accettazione del recesso da parte
del Comitato Esecutivo Nazionale.
ARTICOLO
7
ORGANI
SOCIALI NAZIONALI
-
Presidente Nazionale
-
Comitato Esecutivo Nazionale (Denominato per brevità C.E.N.)
-
Assemblea
-
Collegio dei Probiviri
-
Commissione per le Modifiche Statutarie
ORGANI
SOCIALI PERIFERICI
-
Presidente Regionale
-
Comitato Regionale
-
Presidente Provinciale
-
Comitato Provinciale
-
Coordinatrice
-
Capogruppo
ARTICOLO
8
La Presidente Nazionale è nominata
dall’assemblea, dura in carica quattro esercizi sociali, salvo
revoca o dimissioni. Tale mandato è rinnovabile.
Alla
presidente è riservato ogni potere di ordinaria amministrazione
e straordinaria amministrazione. La Presidente ha la firma sociale
e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed
in giudizio; pertanto essa è autorizzata a compiere tutti gli
atti necessari al raggiungimento dei fini dell’Associazione,
nonché alla tutela della
medesima, in sede sia civile che penale.
La
Presidente può per singoli atti o categorie di atti, nominare
procuratori anche tra estranei all’Associazione e proprie Consigliere.
La
Presidente convoca l’Assemblea ed il Comitato Esecutivo, firma
i bilanci e svolge attività di coordinamento generale.
Sue
attribuzioni sono inoltre: la nomina delle Coordinatrici e delle
Presidenti Regionali, anche su indicazione del C.E.N. e la nomina
delle Presidenti Provinciali in fase transitoria, fino alle
elezioni di base.
ARTICOLO
9
Il Comitato Esecutivo Nazionale
dura in carica quattro esercizi sociali ed è costituito da undici
membri, di cui quattro soci fondatori,. Il C.E.N. delibera sull’adesione
e recessione delle Organizzazioni federate, sulle attività da
svolgere per lo sviluppo e la crescita dell’Organizzazione e
dà indicazioni sulla scelta delle Presidenti Provinciali e Regionali.
Il
C.E.N. si riunisce due volte l’anno, su convocazione della Presidente
Nazionale.
ARTICOLO
10
L’Assemblea
è costituita:
a)
dai membri del C.E.N.;
b)
dalle Presidenti Nazionali delle Organizzazioni federate che
entreranno in Federcasalinghe;
c)
dalle Presidenti Regionali;
d)
dalle Presidenti Provinciali
e)
dalle Consigliere della Presidente Nazionale
f)
dai delegati delle associazioni provinciali con diritto ad un
voto ciascuno. Ogni associazione provinciale dispone di un delegato
ogni 300 soci o frazione superiore ai successivi 250. Se non
si raggiungono i limiti predetti l’associazione esprime il voto
tramite il Presidente Provinciale.
g)
dai delegati dei soci sostenitori con diritto ad un voto ciascuno;
i soci sostenitori, nella globalità delle quote da essi versate,
dispongono di un delegato per ogni 5% di rilevanza sul totale
delle quote associative riscosse nell’arco dell’esercizio annuale.
Per eventuali Eccedenze sulla percentuale delibera il Comitato
Esecutivo.
E’ convocata e presieduta dalla
Presidente Nazionale, che ne fa parte di diritto, mediante avviso
raccomandato da inviarsi almeno 30 giorni prima della data prefissata.
Ha il compito di eleggere la Presidente Nazionale, i membri
vacanti del C.E.N. ed il Collegio dei Probiviri. Propone le
attività da svolgere e valuta il lavoro compiuto.
ARTICOLO
11
Il Collegio dei Probiviri è composto
da tre membri che durano in carica due esercizi sociali, che
sono nominati dall’Assemblea la quale determinerà altresì i
criteri e le modalità di giudizio del Collegio stesso.
ARTICOLO
12
Le modifiche statutarie saranno
deliberate dalla Commissione per le Modifiche Statutarie composta
da Federica Rossi, Silvana Neri, Maria Rosaria Di Summa (DonnEuropee
Ong) e Bonaventurina Fringuelli (Domina).
ARTICOLO
13
PRESIDENTE
REGIONALE
La Presidente Regionale
rappresenta nella propria zona la Presidente Nazionale.
E’ da essa nominata, su indicazione del C.E.N. La Presidente
Regionale ha il compito di trasformare la forza delle socie
Federcasalinghe in pressione politica e socio-culturale per
ottenere leggi e finanziamenti Regionali a favore delle casalinghe
e delle donne, corsi di formazione professionale ecc. Essa,
su mandato della Presidente Nazionale, amministrerà tali fondi
secondo le disposizioni di legge e le disposizioni interne della
Federazione, con l’appoggio dei consulenti fiscali e legali
della Federazione Nazionale; questo a tutela sua personale e
della Federazione stessa. Il suo mandato dura
due esercizi sociali ed è rinnovabile. La Presidente
Regionale viene eletta e mantenuta in carica nelle Regioni con
oltre 5000 socie (escluse le socie simpatizzanti).
ARTICOLO
14
COMITATO
REGIONALE
Il
Comitato Regionale è convocato, almeno tre volte l’anno, dalla
Presidente Regionale. E’ composto dalle Presidenti Provinciali
e Coordinatrici d’area più eventualmente tre consulenti individuate
in collaborazione con le stesse Presidenti Provinciali e Coordinatrici.
Il Comitato Regionale ha il compito di supportare l’azione della
Presidente Regionale e coordinare con essa Manifestazioni Interprovinciali.
ARTICOLO
15
PRESIDENTE
PROVINCIALE
La
Presidente Provinciale agisce nell’ambito di competenza ed ha
il compito di coordinare e promuovere la conoscenza della Federazione
e dei suoi principi ispiratori nella zona a lei affidata,
e di aumentare il tesseramento. Essa può altresì nominare le
Capogruppo ed amministrare quale Tesoriera il fondo economico
affidato alla sua Sede. La Presidente Provinciale è eletta dall’Assemblea
Provinciale dei soci convocata pubblicamente almeno 15 giorni
prima della data prefissata. La Presidente Provinciale presiede
e convoca il Comitato Provinciale. Essa deve garantire un armonioso
sviluppo dell’area che le viene affidata, e un tesseramento
minimo annuo di 700 socie nelle aree con meno di 100.000 abitanti;
un tesseramento minimo annuo di 1200 socie nelle aree fra 100.000
e 500.000 abitanti; un tesseramento minimo annuo di 1700 socie
nelle aree fra 500.000 e 1.000.000 di abitanti; 2200 socie oltre
il milione di abitanti. Da questi computi sono escluse le socie
simpatizzanti. La sua nomina è effettiva dal ricevimento in
Sede Nazionale dell’accettazione di nomina debitamente controfirmata. La Presidente Provinciale
dura in carica quattro esercizi sociali eventualmente rinnovabili.
ARTICOLO
16
COMITATO
PROVINCIALE
E’
presieduto e convocato dalla Presidente Provinciale. E’ costituito
da cinque o sette membri (cinque nelle città con meno di 100.000
abitanti, sette nelle altre). Di esso fa parte di diritto la
Presidente Provinciale, le eventuali Coordinatrici e le Capogruppo
che nel precedente esercizio sociale hanno raggiunto il tesseramento
maggiore.
ARTICOLO
17
COORDINATRICE
La
Coordinatrice viene nominata, anche in accordo con le Presidenti
Provinciali nelle grandi aree urbane, nelle piccole isole e
laddove se ne reputi necessaria l’opera. Essa ha il compito
di coordinare il tesseramento nella zona che le viene affidata,
attraverso incontri, partecipazione a trasmissioni radiofoniche
e televisive ecc.. La Coordinatrice può nominare Capogruppo
nella propria zona di competenza; fa parte di diritto del C.
E. Provinciale e deve
garantire un tesseramento minimo di 300 socie annue (escluse
le socie simpatizzanti). In caso contrario il suo mandato decade.
La Coordinatrice dura in carica tre esercizi sociali, eventualmente
rinnovabili.
ARTICOLO
18
CAPOGRUPPO
La Capogruppo ha diritto a tesserare a nome della
Federcasalinghe. Essa può contattare le future socie illustrando
le finalità della Federazione e ricevendo il corrispettivo del
tesseramento a nome e per conto della Federcasalinghe; potrà
altresì procedere al rinnovamento delle tessere. La Capogruppo
rimarrà in carica se realizzerà minimo 50 tessere annue (escluse
le socie simpatizzanti). La Capogruppo può essere nominata o
dalla propria Presidente Provinciale, dalla Coordinatrice o
dalla Presidente Nazionale. La sua nomina è effettiva dal ricevimento
in Sede Nazionale dell’accettazione di nomina debitamente controfirmata.
ARTICOLO
19
La
FEDERCASALINGHE non ha scopo di lucro. E’ Una organizzazione
a scopi culturali e di rappresentanza sindacale. Il suo capitale
sociale è costituito dalle quote dei soci sostenitori, dalle
quote sociali che verranno determinate anno per anno su delibera
dell’assemblea stessa, eventuali lasciti, donazioni, proventi
da attività sociali e sovvenzioni pubbliche e private; per le
elezioni interne valgono le norme regolamentari approvate dall’Assemblea.
ARTICOLO
20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo
patrimonio ad enti benefici per il sostegno dei bambini disagiati.
ARTICOLO
21
Le controversie per le socie sono svolte da un Collegio di Probiviri
formato da tre socie elette dall’Assemblea.
ARTICOLO
22
Per tutte le disposizioni che si rendessero necessarie
per il buon andamento della Federazione e non richiamate dal
presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle
leggi speciali vigenti in materia.
ARTICOLO
23
Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il
rendiconto economico e finanziario sarà approvato dal C.E.N.
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
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