Domande e risposte frequenti sull’Assicurazione contro gli infortuni domestici
1) Quali requisiti bisogna avere per assicurarsi?
Per assicurarsi contro gli infortuni domestici bisogna possedere i seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni compiuti;
- svolgere gratuitamente il lavoro domestico, rivolto alla cura dei componenti del nucleo familiare e dell’ambiente in cui dimorano, senza vincolo di subordinazione.
Per “lavoro domestico” si intendono le attività svolte in modo abituale ed esclusivo nella propria abitazione di residenza, o domicilio, e negli spazi limitrofi, come soffitte, cantine, giardini e balconi.
Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni, come androne, scale, terrazzi, ecc.
L’assicurazione INAIL copre anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino in territorio italiano.
2) È obbligatorio assicurarsi?
Sì, l’assicurazione è obbligatoria per legge. I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi, sono tenuti a pagare il premio assicurativo per un totale massimo di 24 euro.
Per i soggetti che, pur in possesso dei requisiti assicurativi, non pagano il premio assicurativo è prevista l’applicazione da parte dell’INAIL di una somma aggiuntiva alla quota prevista, non oltre l’importo massimo di 24 euro.
3) Per chi è obbligatorio assicurarsi?
L’assicurazione è obbligatoria per chiunque abbia un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni compiuti e che svolga in maniera continuativa, esclusiva e gratuita, attività di cura della casa e delle persone che ci abitano.
Tra i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria, sempre che si occupino in modo continuativo della cura dell’abitazione, rientrano anche:
- studenti che dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- ragazzi e ragazze maggiorenni in attesa della prima occupazione, che lavorano esclusivamente in casa per la cura dei membri della famiglia;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, in cassa integrazione o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale;
- lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).
4) Lavoro part-time, devo pagare l’Assicurazione?
Sì, i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno sono tenuti a versare il totale dell’importo del premio assicurativo. La copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui il soggetto svolge l’attività di lavoro domestico in modo esclusivo.
5) Lavoro saltuariamente, devo pagare l’Assicurazione?
Sì, coloro che svolgono lavori saltuari nel corso dell’anno sono tenuti a versare il premio assicurativo per l’intero importo, ma la copertura assicurativa opera solo per i periodi in cui viene svolta l’attività di lavoro domestico in modo esclusivo.
6) Percepisco la pensione, devo pagare l’assicurazione per gli infortuni domestici?
Sì, anche i titolari di pensione fino ai 67 anni compiuti rientrano tra i soggetti che per legge devono assicurarsi. Coloro che compiono i 67 anni nel corso dell’anno devono provvedere al pagamento del premio. La copertura assicurativa ha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno.
7) Come posso iscrivermi per la prima volta?
Dal 1° gennaio 2020 chi è in possesso dei requisiti deve presentare la domanda esclusivamente per via telematica, tramite il sito dell’INAIL, accedendo alla sezione dei servizi online riservata all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Una volta all’interno dell’area dedicata, è necessario selezionare la funzione “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”.
Per poter presentare la richiesta occorre utilizzare uno tra questi sistemi di accertamento dell’identità:
- SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- CIE (carta d’identità elettronica).
L’accesso con credenziali dispositive INAIL (rilasciate a tutto il 28 febbraio 2021) sarà consentito solo fino al 30 settembre 2021.
La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi (es. compimento del 18° anno, inizio dell’attività di lavoro domestico in via esclusiva, ecc).
Non è ammesso presentare la domanda con un anticipo superiore a 30 giorni rispetto alla data di maturazione dei requisiti.
8) Quanto costa sottoscrivere l’assicurazione?
Il costo annuale dell’assicurazione (detto “premio”), non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali, è pari a 24 euro.
Per i soggetti già iscritti l’anno precedente, il premio deve essere pagato ogni anno entro il 31 gennaio ai fini del mantenimento della copertura assicurativa anche per l’anno successivo.
Per i nuovi iscritti, il premio va versato entro il termine indicato sull’Avviso di pagamento che viene rilasciato dal servizio telematico, nella sezione “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”. La copertura assicurativa sarà valida dal giorno successivo al pagamento del premio.
9) Quali sono le modalità per pagare l’Assicurazione contro gli infortuni domestici dell’INAIL?
Il pagamento del premio può essere effettuato direttamente online tramite un apposito link al sistema pagoPA, che permette di procedere al pagamento e/o di stampare l’Avviso di pagamento.
È possibile pagare on line con carta, o addebito sul conto corrente tramite PagoPa sulle seguenti piattaforme:
- sul sito dell’INAIL;
- sul sito di Poste Italiane;
- sul sito di banche o altri enti prestatori di servizi contenuti nella lista consultabile su www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare.
Si può pagare anche di persona, con carta o contanti:
- negli uffici delle Poste Italiane;
- in banca;
- presso uno sportello di bancomat;
- presso tabaccai e supermercati abilitati.
10) Non ho reddito, devo pagare l’Assicurazione?
Ha diritto all’esenzione dal pagamento del premio chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
In questo caso, per tutti i soggetti che siano in possesso dei suddetti requisiti reddituali previsti dalla legge, il premio assicurativo è a carico dello Stato.
Per la determinazione di questi requisiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini Irpef nell’anno precedente, tramite la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che intendono assicurarsi, con esonero dal versamento del premio, devono iscriversi presentando ogni anno la domanda di iscrizione esclusivamente attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” (non è previsto il rinnovo automatico).
11) Ho già un’assicurazione sugli infortuni domestici, devo pagare anche quella dell’INAIL?
Sì, l’assicurazione è obbligatoria ed è cumulabile con altre tipologie assicurative.
12) Ho avuto un infortunio: qual è la procedura per fare la richiesta delle relative prestazioni economiche? A chi mi devo rivolgere?
In caso di infortunio bisogna rivolgersi o al pronto soccorso di un Ospedale o al proprio medico curante. Al momento della visita, l’infortunato, o chi lo accompagna, deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.
Ai fini del riconoscimento dell’evento come infortunio in ambito domestico e per l’avvio della relativa richiesta, è necessario presentare all’INAIL la domanda di erogazione delle prestazioni economiche insieme alla certificazione medica.
La certificazione medica deve riportare la data di guarigione clinica (ovvero il primo giorno in cui si torna abili al lavoro) e l’eventuale danno permanente che rimane dopo l’infortunio.
È possibile rivolgersi ad un Patronato per ricevere supporto in tutte le fasi dell’istruttoria della pratica di infortunio.
Le prestazioni economiche previste sono:
- prestazione una tantum, viene corrisposta una somma di denaro nei casi in cui viene accertata, come conseguenza dell’infortunio domestico, una inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%;
- rendita diretta, se l’inabilità permanente accertata, come conseguenza dell’infortunio domestico, è pari o superiore al 16%;
- assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con inabilità permanente pari al 100%, accertata a seguito dell’infortunio domestico e affetti da specifiche menomazioni;
- rendita ai superstiti e relativo assegno una tantum, se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso;
- beneficio per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ovvero una somma di denaro per i familiari superstiti.
13) Come posso rinnovare l’Assicurazione per gli infortuni domestici?
L’assicurazione si rinnova con il pagamento del premio assicurativo, da saldare entro il 31 gennaio di ogni anno.
In caso di rinnovo, una copia dell’Avviso di pagamento PagoPA recapitato all’assicurato/a, è disponibile anche in versione virtuale su “Visualizza e stampa avviso di pagamento”, sezione che si trova all’interno dell’area dei servizi telematici, dedicati all’assicurazione, sul sito dell’INAIL.
Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato, devono iscriversi ogni anno, sempre entro il 31 gennaio, esclusivamente attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione”. Bisogna presentare la domanda che attesti la sussistenza dei requisiti reddituali per l’esonero dal pagamento.
Per accedere ai servizi online disponibili sul sito dell’INAIL è necessario essere in possesso di credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- CIE (carta identità elettronica).
L’accesso con credenziali dispositive INAIL (rilasciate a tutto il 28 febbraio 2021) sarà consentito solo fino al 30 settembre 2021.
15) Ho cambiato abitazione, come posso comunicarlo all’INAIL?
Per comunicare la variazione dell’indirizzo di domicilio o di residenza, è sufficiente accedere sul sito dell’INAIL con le apposite credenziali , entrare nella sezione dei servizi online dedicati all’assicurazione e procedere alla modifica dei dati relativi all’indirizzo.
14) Posso cancellarmi? Come posso fare?
Nel momento in cui vengono meno requisiti assicurativi (es. non svolgere più l’attività di lavoro domestico in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente), l’assicurato/a è tenuto a comunicare all’INAIL la cessazione della copertura assicurativa, tramite l’apposita funzione “Cancellazione”, disponibile all’interno dei servizi online.
Se la comunicazione è effettuata in corso d’anno, non si ha diritto al rimborso del premio versato per quell’anno.
Per chi compie i 68 anni di età non è necessario provvedere alla suddetta comunicazione.