Congedo di maternità obbligatoria, un diritto per la lavoratrice

Tempistiche, modalità e scadenze da rispettare per ottenere l’indennità

congedo di maternità obbligatoria

L’arrivo di un bambino in famiglia è un momento delicato sotto molti aspetti, compreso il profilo burocratico. Per una donna che lavora è necessario infatti comunicare la notizia al proprio datore di lavoro e inviare la richiesta di congedo di maternità, il periodo di astensione obbligatorio dall’attività professionale riconosciuto alle dipendenti durante la gravidanza e l’immediato post parto. Un diritto che, assieme alla relativa indennità, viene riconosciuto anche in caso di adozione o di affidamento di minori.

A dare fondamento normativo alla misura è il Testo Unico sulla maternità e paternità, all’interno del quale viene evidenziato il divieto di far lavorare le donne durante il congedo stesso.

Chi può richiederla?

Il portale dell’INPS fornisce tutte le informazioni relative al funzionamento di questa forma di tutela. Per prima cosa, è importante capire quali sono le categorie che ne hanno diritto:

  • lavoratrici dipendenti assicurate dall’Inps;
  • impiegate, dirigenti, apprendiste, operaie, purché il loro rapporto di lavoro risulti in corso all’inizio del congedo;
  • donne disoccupate o sospese secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Testo Unico maternità/paternità;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato con qualifica di bracciante iscritte agli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, come ad esempio colf e badanti;
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratrici impegnate in attività socialmente utili (Lsu) o di pubblica utilità (Apu);
  • lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche, tenute a rispettare gli adempimenti previsti in caso di maternità nei confronti dell’amministrazione pubblica dalla quale dipendono.

Coloro che appartengono a queste categorie possono quindi fare richiesta di maternità obbligatoria.

Maternità obbligatoria, quando inizia?

In linea generale, il congedo inizia due mesi prima della data presunta del parto. In alcuni casi, però, la lavoratrice ha diritto ad anticipare il periodo di astensione dal lavoro: in queste circostanze si parla di interdizione anticipata. A richiedere lo stop è l’Azienda Sanitaria Locale, quando la gravidanza viene considerata a rischio, o l’Ispettorato territoriale del lavoro, quando le mansioni non sono compatibili con la gestazione.

Dopo il parto la lavoratrice fruisce della seconda parte del congedo, che prevede una durata di tre mesi. Ma che cosa fare se il parto si verifica prima o dopo la data presunta? Nel caso in cui si verifichi prima si ha diritto a tre mesi di congedo e ai giorni non goduti; se invece si verifica dopo vanno aggiunti i giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva.

In alternativa la futura mamma può scegliere di fruire dell’intero congedo dopo il parto, astenendosi dal lavoro nei cinque mesi successivi all’evento. Questa opzione deve però essere validata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro: entrambi devono infatti verificare che il lavoro nei due mesi precedenti al parto non arrechi nessun pericolo alla futura mamma e al bambino.

L’Ispettorato territoriale del lavoro può inoltre disporre l’intero periodo di interdizione prorogata nel momento in cui le condizioni di lavoro o ambientali non sono idonee a tutelare la salute della donna in gravidanza o quando non risulta possibile affidare un’altra mansione alla dipendente.

Alcune precisazioni sono utili per comprendere meglio come effettuare la domanda di congedo. È importante infatti ricordare che il giorno del parto va sempre aggiunto ai cinque mesi di astensione e che in caso di parto gemellare la durata dell’astensione dal lavoro non subisce variazioni.

Maternità obbligatoria, la retribuzione

maternità obbligatoria e retribuzione

Quanto al rimborso previsto, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità che corrisponde all’80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sulla busta paga dell’ultimo mese di lavoro precedente al mese di inizio del congedo.

L’indennità viene generalmente anticipata in busta paga dal datore di lavoro, mentre viene pagata direttamente dall’INPS alle lavoratrici stagionali, alle operaie agricole, alle lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine, alle colf e alle badanti, alle lavoratrici disoccupate o sospese e a quelle assicurate ex Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo).

Maternità obbligatoria, quando fare domanda

domanda di maternità obbligatoria

Come già anticipato, per avere la sicurezza di avere diritto all’indennità è necessario effettuare la domanda di congedo prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. In particolare, la lavoratrice deve far pervenire all’INPS il certificato medico di gravidanza: ad occuparsi direttamente dell’invio telematico del documento è un medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Una volta dato alla luce il bambino, inoltre, la lavoratrice ha trenta giorni di tempo per comunicare all’INPS la data di nascita del figlio e le sue generalità.

Maternità obbligatoria, come richiederla

Fare richiesta di congedo di maternità è molto semplice: basta infatti presentare la propria domanda online nell’apposita sezione del portale INPS. Il servizio comprende un’area dedicata alla descrizione delle prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratrici, i manuali d’uso e le funzionalità di acquisizione, consultazione e annullamento della domanda. In alternativa è possibile presentare la propria richiesta tramite call center o presso enti di patronato o intermediari dell’Istituto e i relativi servizi telematici.