Carissime/i,
abbiamo ottenuto un grande successo!
Nel decreto di Agosto varato dal Governo è stato inserito, come da nostra richiesta, l’Art. 22 che riconosce alle casalinghe il diritto alla formazione, che fino ad oggi era posto in dubbio.
Voi sapete le difficoltà delle donne, mamme a tempo pieno, per poter accedere alla formazione gratuita. Le Regioni ci hanno sempre preso in giro.
Non sarà più così!
Ne parleremo in modo approfondito non appena il Decreto di Agosto sarà convertito definitivamente dal Parlamento; per ora vi allego l’Art. 22 del DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020.
Molto importanti sono anche l’Assegno Unico per i figli, che dobbiamo seguire con attenzione, e l’Ecobonus 110/100 finalizzato a ristrutturazioni e riqualificazione energetiche antisismiche dell’edilizia.
Ci organizzeremo per fornire le notizie ed informazioni sul nostro Sito www.donne.it
Un abbraccio.
Federica
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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 – Art. 22
Fondo per la formazione personale delle casalinghe
1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all’incremento delle opportunita’ culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attivita’ prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.