Carissime/i,

abbiamo ottenuto un grande successo!

 

Nel decreto di Agosto varato dal Governo è stato inserito, come da nostra richiesta, l’Art. 22 che riconosce alle casalinghe il diritto alla formazione,  che fino ad oggi era posto in dubbio.

Voi sapete le difficoltà delle donne, mamme a tempo pieno, per poter accedere alla formazione gratuita. Le Regioni ci hanno sempre preso in giro.

Non sarà più così!

associazione donne

 

Ne parleremo in modo approfondito non appena il Decreto di Agosto sarà convertito definitivamente dal Parlamento; per ora vi allego l’Art. 22 del DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020.

Molto importanti sono anche l’Assegno Unico per i figli, che dobbiamo seguire con attenzione, e l’Ecobonus 110/100 finalizzato a ristrutturazioni e riqualificazione energetiche antisismiche dell’edilizia.

Ci organizzeremo  per fornire le notizie ed informazioni sul nostro Sito  www.donne.it

Un abbraccio.
Federica

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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 – Art. 22

 

Fondo per la formazione personale delle casalinghe

1.  E’  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell’economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un Fondo  denominato  «Fondo   per   la   formazione personale   delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno  2020,  finalizzato  alla   promozione   della   formazione personale   e all’incremento   delle   opportunita’   culturali   e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici  e  privati, delle donne che svolgono attivita’  prestate  nell’ambito  domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura   delle   persone   e    dell’ambiente    domestico,    iscritte all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della  legge  3 dicembre 1999, n. 493.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita’ e la  famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e  le modalita’ di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione  del  comma  1,  pari  a  3 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno  2020,  si  provvede  ai sensi dell’articolo 114.