Infortunio in smart working: come comportarsi
L’infortunio è coperto dall’Inail se si lavora da casa?
La modalità di lavoro in smart working prevede che i dipendenti possano svolgere da remoto le loro attività giornaliere scegliendo in autonomia dove e quando dedicarsi alle proprie mansioni. A differenza del telelavoro, che ricalca gli stessi orari dell’ufficio e richiede una postazione fissa per il dipendente, lo smartworker ha una maggior flessibilità di orario e potrebbe dedicarsi al proprio impiego in ogni luogo: dalla casa, ad un parco, ad un ambiente in co-working.
Fino a poco tempo fa lo smartworking era una scelta atipica per le aziende italiane. Tuttavia, l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19 ha cambiato totalmente il nostro stile di vita, imponendo il lavoro da remoto come vera e propria necessità.
Quasi da un giorno all’altro, i lavoratori e le lavoratrici si sono trovati a dover riorganizzare la propria routine professionale, spesso senza riuscire a risolvere i dubbi legati al telelavoro. Infatti, sebbene questa modalità comporti notevoli vantaggi, ci sono alcune questioni che devono essere ben chiare prima di optare per questa possibilità.
Uno dei punti più controversi circa il lavoro da casa riguarda gli incidenti domestici. Molte persone si sono chieste se l’Inail copra anche lo smart working e il telelavoro.
La risposta è sì: la scelta di lavoro da remoto, sia libera sia legata a motivi personali e familiari, garantisce al lavoratore dipendente un trattamento equiparabile a chi si reca in ufficio o in altro luogo di lavoro ogni giorno. A dichiararlo è la legge n.81 del 22 maggio 2017, promulgata per tutelare lo smart worker. L’assicurazione contro gli infortuni, quindi, deve essere garantita.
Ovviamente, date le circostanze differenti nelle quali si trova il lavoratore, ci sono alcune premesse che devono essere considerate. Ad esempio, il datore di lavoro è tenuto a informare il dipendente su tutte le misure di prevenzione che devono essere rispettate, pena la perdita della copertura Inail.
Emergenza sanitaria: cosa dicono le nuove normative riguardo lo smart working?
Con l’emergenza sanitaria verificatasi durante gli ultimi mesi, molte aziende hanno deciso di passare a un regime di smart working per tutelare la salute dei propri dipendenti. Dati i numerosi cambiamenti in atto, l’Inail ha pubblicato un’informativa telematica sulla sicurezza nel lavoro agile, allo scopo di incentivare questa modalità risolvendo ogni dubbio in questione.
Le recenti disposizioni dell’Inail portano sostanzialmente due novità in materia di smart working:
- non serve l’accordo individuale con il lavoratore;
- l’informativa per la sicurezza avviene in via telematica.
Per quanto riguarda il primo punto, il DPCM del 9 marzo 2020 annulla l’obbligo di accordi tra datore di lavoro e lavoratore nel caso in cui si scelga la modalità di telelavoro. Questa disposizione è stata stabilita allo scopo di rendere più semplice per le imprese optare per il lavoro agile. In questo modo, si è potuto contenere più velocemente il rischio di contrarre il Coronavirus e, allo stesso tempo, si è garantita una continuità lavorativa alle imprese. In sostanza, l’azienda può stabilire una serie di regole generali da seguire durante l’orario di lavoro da casa senza stipulare accordi individuali.
L’articolo 22, L.81/2017, come abbiamo visto, prevede che il datore di lavoro consegni ai suoi dipendenti un’informativa scritta riportante tutti i rischi generali e specifici connessi con la tipologia della professione. Con l’inizio della pandemia, il DPCM 9 marzo 2020 ha stabilito che tale informativa possa avvenire in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail. Il datore di lavoro potrà quindi assolvere ai suoi doveri scaricando questo documento e facendolo sottoscrivere al lavoratore.
L’informativa contiene una dettagliata presentazione dei rischi che lo smart worker può correre, ed è così strutturata:
- Avvertenze generali e comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker: è la parte dedicata ai diritti e doveri previsti dalla Legge 81/2017;
- Capitolo 1: Indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor;
- Capitolo 2: Indicazioni relative ad ambienti indoor privati;
- Capitolo 3: Utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro con particolari indicazioni per il lavoro con notebook, tablet e smartphone;
- Capitolo 4: indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici con particolari indicazioni per impianti elettrici e dispositivi di connessione elettrica temporanea;
- Capitolo 5: Informativa relativa al rischio incendi per il lavoro agile.
Smart Working: per quali infortuni esiste una copertura assicurativa?
Non essendoci differenze tra la copertura Inail di un lavoratore dipendente tradizionale e quella di un lavoratore in smart working, la copertura Inail vale in entrambi i casi per:
- Infortunio sul luogo di lavoro; si intende la propria dimora oppure il luogo preventivamente comunicato al datore di lavoro.
- Infortunio in itinere; con smart working non si intende solo il lavoro da casa: si può decidere di operare in altra sede, ad esempio una biblioteca o un co-working.
Ovviamente, bisogna prestare particolare attenzione a dichiarare correttamente dove si intende svolgere la propria giornata lavorativa. Se l’infortunio dovesse avvenire in un luogo diverso da quello comunicato, non si potrà esercitare alcun diritto. L’Inail può decidere di indagare per accertarsi che l’incidente si sia realmente svolto come e dove è stato dichiarato.
Quando l’infortunio non è coperto da assicurazione?
In alcuni casi lo smart worker può perdere il diritto alla copertura assicurativa. Prima di iniziare la sua attività da remoto, il dipendente deve essere avvisato dal proprio datore di lavoro circa le regole da rispettare. Se il comportamento tenuto dal lavoratore non segue queste indicazioni, in caso di infortunio l’Inail potrebbe rifiutarsi di risarcire i danni. Questa condizione si chiama rischio elettivo e vale sia per il telelavoro che sia il lavoro tradizionale.
Riassumendo, si può perdere il proprio beneficio economico nel caso in cui l’infortunio sia provocato da:
- un comportamento negligente e l’inosservanza del buon senso comune;
- il mancato rispetto delle regole scritte preventivamente dichiarate dal datore di lavoro.
Cos’è l’informativa del datore di lavoro sui rischi generali e specifici?
Il datore di lavoro ha il dovere di fornire preventivamente ai propri dipendenti un’informativa contenente tutti i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento dello smart working. All’interno del documento deve anche essere esplicitato il corretto utilizzo della strumentazione (tecnologica e non), affinché il lavoratore sia completamente responsabilizzato. Tali strumenti devono essere conformi a tutte le disposizioni legislative e devono essere oggetto di un’adeguata manutenzione. Se il dipendente non osserva scrupolosamente le indicazioni, in caso di infortunio può perdere la copertura assicurativa.
Come denunciare l’infortunio all’Inail?
Nel caso in cui un dipendente subisca un infortunio durante l’orario di lavoro in regime di smart working, è dovere del datore di lavoro presentare una denuncia ordinaria secondo quanto stabilito dall’articolo 53 Dpr 1124/1965. La procedura da seguire è la stessa nel caso in cui gli infortuni avvengano in ufficio o in altri ambienti di lavoro.
Il datore di lavoro ha esclusivamente il compito di segnalare la situazione, riportando eventuali dettagli che potrebbero risultare rilevanti. Sarà l’Inail a valutare il caso, decidendo se rientra correttamente nella copertura assicurativa.
L’importante è sempre ricordare che la denuncia di un infortunio è un dovere imprescindibile, pena una corposa sanzione amministrativa.