Obiezione di coscienza in Italia

Sono sempre di più gli obiettori di coscienza

obiezione di coscienza

Rifiutarsi di ottemperare a un obbligo imposto dalla legge, qualora questo vada contro le proprie convinzioni e valori ideologici, morali o religiosi, è un diritto. Si chiama obiezione di coscienza e ha diverse declinazioni, in base al contesto nel quale viene praticato.

L’obiezione di coscienza è tutelata dalla Costituzione, ma solo a determinate condizioni, specificate nei differenti ambiti.

Quale legge sancisce il diritto all’obiezione di coscienza? Il caso del servizio civile

Era il 1972 quando è stato riconosciuto a livello normativo il diritto all’obiezione di coscienza in Italia. Con la legge 772 diventava possibile rifiutarsi di adempiere all’obbligo della leva militare per motivi filosofici, religiosi e morali, all’unica condizione di sostituirla con un servizio non armato.

Una disciplina più organica della materia si è raggiunta con la legge 230, il passo decisivo per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza tra i diritti fondamentali della persona.

Per la prima volta i giovani potevano scegliere in quale modo servire la patria, optando tra l’entrare nell’esercito e il prendere parte al servizio civile sostitutivo. Si sono così gettate le fondamenta per la filosofia alla base del Servizio Civile Nazionale, il cui scopo è di formare profili professionali in grado di assistere le fasce più deboli, contribuendo in modo attivo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Obiezione di coscienza, l’iter normativo

Fino agli anni duemila, dichiararsi obiettori di coscienza per evitare la leva militare aveva alcune conseguenze:

  • l’irrinunciabilità di tale status;
  • l’impossibilità di ottenere la licenza di porto d’armi in Italia;
  • l’impossibilità di essere reclutato nelle forze armate e nelle altre forze di polizia italiane.

Solamente nel 2007, grazie alla legge 130, è stata sancita la possibilità di rinunciare allo stato di obiettore. La norma dice che gli individui ammessi al servizio civile, dopo almeno cinque anni dalla data di congedo – secondo quanto previsto per il servizio di leva – può redigere una dichiarazione di rinuncia al suo status, inoltrandola all’Ufficio nazionale per il servizio civile.

Tuttavia, ancora nel 2010, con la legge 66, a coloro che hanno fatto obiezione di coscienza in Italia – pur avendo prestato servizio civile – è vietato di partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego pubblico o privato per il quale è necessario l’uso delle armi. Tali individui sono altresì esclusi alle procedure concorsuali per l’arruolamento nelle forze armate e nelle forze di polizia italiane.

Obiezioni di coscienza: gli esempi in altri contesti

Sebbene l’obiezione di coscienza trovi le sue radici nell’ambiente militare, ci sono altri due contesti nel quale viene riconosciuta in Italia: la sperimentazione sugli animali e la sanità. Nel primo caso, la legge ha provveduto fin dal 1993 a tutelare coloro che rifiutano di prendere parte a test eseguiti su altri essere viventi. Per quanto riguarda il secondo ambito, invece, la questione dell’obiezione di coscienza – soprattutto quando si parla di aborto – è ancora piuttosto controversa.

Obiezione di coscienza contro la sperimentazione animale

obiezione di coscienza contro la sperimentazione animale

L’articolo 2 della legge 13 del 1993 tratta proprio dell’obiezione di coscienza nei confronti della sperimentazione animale. Con questa norma, i professionisti – o futuri tali – che lavorano in laboratori, cliniche e centri nei quali è prevista l’esecuzione di test su altri esseri viventi possono essere esentati dal prendere parte alle attività in questione, senza subire discriminazioni.

Le modalità per poter esercitare questo diritto sono:

  • lo status di obiettore di coscienza va dichiarato fin dalla partecipazione ai concorsi e dalla domanda di assunzione;
  • in sede universitaria, gli studenti che si oppongono alla sperimentazione devono dichiararlo ai professori del corso in cui essa si svolge fin dall’inizio del percorso scolastico;
  • nel caso in cui la sperimentazione venga eseguita in una struttura per la prima volta, gli obiettori devono dichiarare le proprie posizioni ai loro responsabili, entro sei mesi;
  • tutte le imprese e le scuole pubbliche e private che eseguono la sperimentazione animale hanno l’obbligo di rendere noto ai dipendenti e agli studenti il loro diritto di obiezione di coscienza;
  • la dichiarazione di obiezione di coscienza può essere ritirata in qualsiasi momento.

Considerato ciò, al fine di non rendere gli obiettori soggetti a discriminazioni, le strutture pubbliche e private sono obbligate a impiegare i lavoratori riluttanti in attività diverse dalla sperimentazione, pur riconoscendone la stessa qualifica. Allo stesso modo, gli istituti universitari devono rendere facoltativa la frequenza ai laboratori che prevedono test su animali.

Obiezione di coscienza in ambito sanitario

Obiezione di coscienza contro l’aborto

Per quanto riguarda l’obiezione di coscienza in ambito sanitario, un esempio significativo è il rifiuto da parte del personale medico di effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza.

Con l’entrata in vigore della legge 194, nel 1978, il Sistema Sanitario Nazionale ha l’obbligo di assicurare che nelle strutture ospedaliere deputate le donne possano richiedere che venga loro praticato l’aborto. I professionisti possono rifiutarsi di praticare e prendere parte all’intervento, ma solo in determinate circostanze.

L’obiezione di coscienza alla legge 194, infatti, decade qualora l’interruzione di gravidanza sia indispensabile per salvare la vita della donna. La stessa situazione riguarda poi anche farmacisti e medici che nel corso della loro carriera possono trovarsi a dover prescrivere e somministrare farmaci abortivi.

Il fragile equilibrio tra scienza ed etica

L’obiezione di coscienza alla legge 194 esce dal contesto prettamente sanitario e sfocia in quello della bioetica. Tale disciplina, infatti, si interroga sulle pratiche mediche e le loro conseguenze non solo dal punto di vista scientifico, ma anche da quello etico.

In quest’ottica i professionisti della sanità hanno la facoltà di decidere a quale dei due dare la precedenza in sala operatoria e nei laboratori. È da questa dicotomia di pensiero e ideologia che prendono vita questioni ancora irrisolte e solo in parte regolamentate, come quelle relative alla fecondazione artificiale, all’eutanasia e al suicidio assistito, alle manipolazioni genetiche e alle sperimentazioni eugenetiche.

Alcuni dati sull’obiezione di coscienza

Secondo l’ultima indagine condotta dall’Istat relativamente all’interruzione volontaria di gravidanza, il numero di aborti in Italia è in progressiva diminuzione. Nel 2017 gli interventi sono stati poco meno di 81mila (-4.9% rispetto al dato del 2016 e -65,6% rispetto al 1982). Wired ha mostrato anche l’altro lato della medaglia, riportando una nota ministeriale. Secondo questo documento, in Italia l’obiezione di coscienza è praticata al 68,4% tra i ginecologi, al 45,6% tra gli anestesisti e al 38,9% tra il personale non medico.

Sullo sfondo c’è un complesso equilibrio tra diritti divergenti, che non può trovare risposta nella tecnica, ma solo nella coscienza di ognuno.