Tasi e Tari: cosa sono le due tasse e chi deve pagarle
I tributi per i servizi indivisibili e i rifiuti
Parlare di tasse significa affrontare un argomento complesso. Come ha sottolineato di recente uno studio della Cgia di Mestre il nostro Paese è al sesto posto in Europa per pressione fiscale, con una percentuale che arriva al 42%. Inoltre, il Cgia ha anche calcolato che circa la metà dei guadagni di imprenditori e liberi professionisti finisce in tasse.
Tra le tasse da pagare ogni anno ci sono anche Tasi e Tari.
Che cosa sono Tasi e Tari?
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili e la Tari è la tassa sui rifiuti. Insieme all’IMU (Imposta Municipale propria che si applica al possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ad esclusione delle abitazioni principali in classi catastali diverse da A/1, A/8 E A/9) formano le tre componenti dell’Imposta unica comunale istituita con la Legge di Stabilità del 2014.
Per capire quale sia la differenza tra Tasi e Tari occorre approfondire la natura di questi tributi.
Tasi e Tari: che tipo di servizi coprono?
La Tasi si paga per sostenere le spese dei Comuni per i servizi cosiddetti “indivisibili”, ovvero quelli di cui usufruisce l’intera comunità e che quindi non possono essere fatti pagare al singolo cittadino. Qualche esempio? La manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, la sicurezza e servizi come l’anagrafe.
La Tari, come già accennato in precedenza, è invece la tassa relativa alla gestione dei rifiuti, che va a coprire i costi del servizio di raccolta e di smaltimento. La sua entrata in vigore ha sostituito le precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA), la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Chi deve pagare la Tasi e la Tari?
Per quanto riguarda la Tasi, bisogna innanzitutto tenere presente che:
- dal 2016, la Tasi non è più imposta sulle abitazioni principali e sulle loro relative pertinenze;
- nel caso di immobili dati in uso a familiari o affittati la Tasi è dovuta solo dal possessore, che detiene l’immobile e lo utilizza come abitazione principale;
- il comune definisce l’aliquota per ogni tipologia di immobile e la quota che va pagata sia dal proprietario sia dal detentore dell’immobile;
- per gli immobili che non sono abitati direttamente dal proprietario e che non sono utilizzati come abitazione principale dall’inquilino, il comune stabilisce la quota di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori.
Quando si parla di Tari, invece, bisogna tenere presente che:
- questo tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte (rientrano in questa definizione, per esempio, balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessori, comunicanti o non comunicanti), adibite a qualsiasi uso, che producono rifiuti urbani;
- in caso di più possessori o detentori, il pagamento deve essere effettuato in solido. All’atto pratico questo significa che in caso di immobili in affitto a pagare sarà l’inquilino, in quanto soggetto che produce effettivamente i rifiuti;
- unica eccezione, gli affitti inferiori a sei mesi: in questo caso la Tari deve essere pagata dal proprietario, anche se non risiede all’interno dell’immobile.
La Tari deve essere pagata anche per le seconde abitazioni, a meno che queste non risultino disabitate.
Quando scattano le esenzioni?
Ci sono dei casi in cui si può ottenere l’esonero dal pagamento della Tari, vediamo insieme quali:
- per aree condominiali non utilizzate in via esclusiva (ad esempio per androne e scale del palazzo);
- per aree in cui risulti in maniera oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma, come ad esempio cantine e solai;
- in caso di aree pertinenziali scoperte (come ad esempio corti, cortili, piazzali, giardini e simili) o accessorie di locali già soggetti a tributo;
- per quanto riguarda locali che non sono individuabili come luoghi produttori di rifiuti.
Come vengono calcolate Tasi e Tari?
Per la Tasi servono quattro elementi fondamentali: rendite catastali, aliquote, detrazioni, percentuale dell’inquilino.
Per calcolare la base imponibile della Tasi si prende la rendita catastale, la si rivaluta del 5% (ovvero moltiplicata per 1,05) e si moltiplica il risultato per il coefficiente variabile secondo il tipo di immobile.
Il coefficiente è pari a 160 per:
- i fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati);
- i fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito);
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza fini di lucro);
- C/7 (tettoie).
È pari a 140 per:
- i fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e uffici pubblici);
- i fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri);
- C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro);
- C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro.
È pari a 80 per:
- i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10.
È pari a 65 per:
- i fabbricati di categoria D (D5 esclusi), che vanno dagli opifici alle sale cinematografiche;
- i fabbricati di categoria C/1.
Per calcolare la Tari, invece, si sommano due elementi: una cifra fissa, calcolata sulla base della superficie dell’immobile e una cifra variabile, commisurata sulla presunta quantità di rifiuti prodotti, legata al numero dei componenti del nucleo familiare.
Per il calcolo della quota fissa, se il proprietario dell’immobile non è residente, il numero degli occupanti è determinato in via presuntiva, in rapporto alla superficie dei locali, ovvero:
- da mq 0 a mq 45: 1 componente convenzionale;
- da mq 46 a mq 60: 2 componenti convenzionali;
- da mq 61 a mq 75: 3 componenti convenzionali;
- da mq 76 e oltre: 4 componenti convenzionali.
La quota variabile viene invece stabilita da ogni singolo Comune.
Le modalità di pagamento di Tasi e Tari
Per la Tasi, il pagamento va effettuato tramite modello F24 reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Il pagamento può avvenire anche online, all’interno del portale o dell’app della propria banca; oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati, come commercialisti e consulenti fiscali.
Per la Tari, le modalità di pagamento più utilizzate sono tre: si può usare il modello F24, il bollettino postale o, in alternativa, il pagamento con MAV (Pagamento Mediante Avviso). Tutte queste operazioni possono essere effettuate sia presso gli sportelli bancari e postali, sia online al sito della propria banca di riferimento.